Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise d'Appello
(LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, LEGGE 5 MAGGIO 1952 , N.405 E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441)
IL SINDACO
Rende noto che in conformità al disposto dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito
dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n.1441, si provvede all’aggiornamento degli
ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
INVITA
I cittadini che, non essendo già iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 12 della predetta legge, a chiedere, entro e non oltre il 31 LUGLIO del corrente anno, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.
La domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello va redatta secondo quanto indicato nel relativo modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con allegata copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità in una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comuneorte@pec.it
- direttamente di persona o spedita per posta raccomandata all’ufficio protocollo del Comune di Orte
Indicare nella domanda anche un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica
Per l’iscrizione nell’elenco occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale).
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d’Appello.
Incompatibilità:
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Orte, 09/04/2025 Il Sindaco
Dino Primieri